Condizioni Generali di Vendita Di Battista S.r.l.
Decorrenza validità dal 01/05/2021
- Ambito di applicazione. 1. Le presenti condizioni generali di vendita (“Condizioni”) costituiscono parte integrante di tutti i contratti conclusi esclusivamente per la vendita/fornitura di scatole/imballaggi di cartone (“Prodotti”) al cliente (“Acquirente”) da Di BATTISTA S.R.L. (P. Iva IT02613440425), definite singolarmente “Di Battista” o “Venditore” o la “Società”, dalla sede centrale o tramite la propria rete di vendita, i cui recapiti e dati sociali sono indicati nelle rispettive carte intestate e siti Internet aziendali. L’Acquirente e il Venditore sono congiuntamente definiti le “Parti”. 1.2. Ogni offerta, ogni conferma d’ordine e ogni consegna ad opera del Venditore si intende regolata dalle seguenti Condizioni generali, le quali formano parte integrante e sostanziale degli stessi, ove non espressamente derogate per iscritto. 1.3. Con prevalenza su qualsiasi altra pattuizione, il contratto di fornitura di Prodotti (“Contratto”) si intende regolato (i) dalle presenti Condizioni, (ii) dalle condizioni particolari valide per lo specifico settore/prodotto interessato dal Contratto, vale a dire imballaggi di cartone/scatole (“Condizioni Particolari”), (iii) dalle specifiche di cui al singolo ordine inviato dall’Acquirente (“Ordine”) se e come accettato (“Accettazione”) o confermato nella conferma d’ordine (“Conferma d’Ordine”) dal Venditore oall’offerta (“Offerta”) del Venditore. In caso di difformità tra le Condizioni, le Condizioni Particolari e la Conferma d’Ordine, quest’ultima prevarrà. 1.4. Qualsiasi modifica alle Condizioni e al Contratto deve essere apportata per iscritto e sottoscritta o espressamente approvata per iscritto da un soggetto munito di idonei poteri di rappresentanza del Venditore. 1.5. Ogni eventuale Offerta e/o Accettazione e/o Conferma d’Ordine del Venditore, a cui si applicano le presenti Condizioni (ad eccezione di quanto espressamente derogato), stabilisce: (i) le specifiche della fornitura (in mancanza, si applicano le specifiche standard o comunque di prassi nei rapporti commerciali tra le Parti); (ii) il prezzo (in mancanza si applica quello del listino vigente del Venditore ovvero quello già concordato nei rapporti tra le Parti); (iii) le disposizioni sulla consegna o sul ritiro. 1.6. Campioni, descrizioni, illustrazioni, previsioni, specifiche, brochure o materiale descrittivo e/o promozionale eventualmente consegnato dal Venditore deve essere considerato meramente indicativo e di orientamento rappresentando solo le caratteristiche generali dei Prodotti: il Venditore non può essere ritenuto responsabile della relativa accuratezza né i suddetti materiali affidabili.
- Conclusione del Contratto. 1. Anche se la conclusione del Contratto è stata resa possibile con l’intervento di agente del Venditore, ogni Contratto si intende concluso: (i) nel momento in cui l’Acquirente viene a conoscenza della Conferma d’Ordine, se conforme all’Ordine, oppure (ii) decorse 24 ore senza opposizione e/o revoca dell’Acquirente qualora l’Accettazione differisca dall’Ordine in misura non sostanziale, per tale intendendosi anche la variazione della quantità e/o l’aumento ragionevole del prezzo, oppure (iii) nel momento in cui il Venditore ha avviato l’esecuzione dell’Ordine, anche in mancanza di espressa Accettazione.
- 3.1. Successivamente alla conclusione del Contratto, senza obbligo di comunicazione
all’Acquirente, il Venditore ha facoltà di apportare ai Prodotti modifiche di minore entità, per tali
intendendosi le abituali tolleranze industriali quantitative del +/-10%, con la conseguente variazione del prezzo. - Tempi di consegna. 1. Di Battista impiega ogni ragionevole sforzo per effettuare la consegna nei termini concordati, che tuttavia devono essere considerati meramente indicativi e non essenziali, restando pertanto inteso che l’Acquirente ha facoltà di rifiutare la consegna successiva al termine previsto solo ed esclusivamente qualora sia stato concordato per iscritto un termine tassativo di consegna. 4.2. Quando nel Contratto non è pattuita una specifica data di consegna, i Prodotti devono essere consegnati entro il termine di prassi tra le Parti e, in ogni caso, entro un termine ragionevole dalla data dell’Accettazione o della Conferma d’Ordine, comunque non superiore a sessanta giorni dall’Ordine.
- Terminidi resa. 1. Salvo diverso accordo scritto, la consegna delle forniture
- se effettuata “Franco stabilimento” o “Franco destino”, nello stabilimento dell’Acquirente indicato nell’Ordine o nel diverso luogo di destinazione, deve intendersi come DAP (“reso al luogo di destinazione”, “delivered at place”) – Incoterms CCI 2020 nello stabilimento dell’Acquirente;
- se effettuata “Franco fabbrica”, nel luogo indicato nella Conferma d’Ordine, deve intendersi come EXW (“Ex Works”) – Incoterms CCI 2020. Nel caso di consegna Ex Works, il Venditore si impegna a comunicare tempestivamente all’Acquirente la data alla quale la fornitura è posta a disposizione di quest’ultimo (“Data”). Il Venditore o un proprio delegato si limitano ad effettuare le operazioni di carico dei Prodotti sul mezzo di trasporto inviato dall’Acquirente, sotto la direzione e secondo le istruzioni del vettore dell’Acquirente e, in ogni caso, a spese, rischio ed oneri dell’Acquirente. Le operazioni di ancoraggio, fissaggio e messa in sicurezza sono ad esclusivo carico e responsabilità dell’Acquirente. Salvi documentati e ragionevoli motivi, previamente comunicati, l’Acquirente si impegna a: (i) ritirare i Prodotti alla Data e comunque non oltre tre giorni dalla medesima (“Termine ultimo”); (ii) istruire il vettore affinché verifichi con attenzione l’aspetto e lo stato dei Prodotti al momento della consegna, accettando in nome e per conto dell’Acquirente esclusivamente i Prodotti che appaiono in buone condizioni.
- Mancato ritiro dei Prodotti. 1. Qualora l’Acquirente debba farsi parte attiva per ritirare i Prodotti nel luogo concordato, in caso di mancato ritiro dei Prodotti entro il Termine ultimo, il Venditore emette la fattura relativa alla fornitura, qualora non sia già stata emessa, e ha facoltà di pretendere il pagamento dell’intero prezzo del Contratto. 6.2. Fermo quanto previsto nelle Condizioni Particolari, in ogni caso, trascorsi dieci giorni dal Termine ultimo senza che i Prodotti siano stati ritirati dall’Acquirente senza giustificato motivo, il Venditore, previa diffida scritta al ritiro con termine di non meno di cinque giorni lavorativi, avrà facoltà di distruggere/mandare al macero i Prodotti, a spese e sotto la responsabilità dell’Acquirente.
- Comunicazioni. 1. Le comunicazioni effettuate dal Venditore ai recapiti dell’Acquirente (anche di posta elettronica ordinaria), si considerano ricevute dall’Acquirente. A tal fine, l’Acquirente si impegna a comunicare tempestivamente ogni variazione dei propri recapiti. 7.2. L’Acquirente rinuncia sin da ora a contestare la validità e l’efficacia di autorizzazioni e/o consensi e/o accettazioni di Prodotti, rilasciati al Venditore verbalmente e/o per iscritto da propri incaricati e/o comunque dai soggetti in rapporto di dipendenza o di collaborazione.
- Contributo spese impianti stampa e fustelle. 8.1. Se non altrimenti convenuto per iscritto, ad ogni Contratto si applicano i prezzi del listino vigente al momento del ricevimento dell’Ordine; i prezzi di eventuali Prodotti non riportati a listino saranno determinati di volta in volta dal Venditore. 8.2. Nel caso di ritardo nella consegna dei Prodotti imputabile all’Acquirente, sono a carico esclusivo di quest’ultimo gli eventuali aumenti di prezzo verificatisi successivamente alla Conferma d’Ordine. 8.3. Salvo quanto diversamente concordato, i prezzi non comprendono: qualsiasi imposta, tassa, tariffa, esborso e/o onere comunque applicabili, in via diretta e/o indiretta, alla vendita, fornitura, spedizione, consegna e all’utilizzo dei Prodotti ivi comprese, in via non limitativa, l’Iva (o altra imposta analoga) e le imposte doganali di importazione e di esportazione. 8.4. Il contributo spese impianti stampa e fustelle negoziato con l’Acquirente è da intendersi integralmente a carico di quest’ultimo indipendentemente dalla successiva effettuazione dell’ordine e da ogni eventuale contestazione, non potendo giammai essere oggetto di compensazione a favore dell’Acquirente. 8.5. In ogni caso gli impianti di stampa e fustelle rimangono di esclusiva proprietà del Venditore. L’Acquirente non potrà pretendere la consegna o rivendicarne la proprietà. 8.6. In caso di ordini non ripetitivi, o di interruzione dei rapporti commerciali, l’Acquirente si impegna a conservare gli impianti di stampa e le fustelle per un periodo di tempo massimo pari a 6 mesi con decorrenza dall’ultimo ordine relativo a quell’impianto.
- Facoltà e diritti del Venditore. 9.1. Il pagamento dei Prodotti deve avvenire alle condizioni concordate per iscritto. Il termine di pagamento, eventualmente in deroga a quanto stabilito dal Decreto Legislativo 231/2002, deve ritenersi ragionevole ed equo, avendo riguardo, tra gli altri elementi, alla natura del Prodotto, al comparto e alla filiera nella quale operano le Parti. 9.2. In nessun caso l’Acquirente può sospendere o ritardare il pagamento dei Prodotti, compreso il caso in cui l’Acquirente sollevi qualunque reclamo in merito ai Prodotti stessi. 9.3. L’eventuale tolleranza del Venditore di pagamenti in ritardo non impedisce al Venditore di avvalersi dei diritti di cui al presente articolo. 9.4. Nel caso di ritardato pagamento, il Venditore ha diritto all’importo forfetario di € 40,00 a titolo di risarcimento del danno e agli interessi moratori, come previsto dal Decreto Legislativo 231/2002, fatto salvo il diritto al risarcimento degli eventuali maggiori danni. In ogni caso, il Venditore ha facoltà di, in via non limitativa,
- recedere dal Contratto per i Prodotti non ancora consegnati e/o condizionare l’esecuzione dell’Ordine in corso all’avvenuto saldo dell’esposizione debitoria pendente;
- sospendere l’esecuzione di Ordini diversi provenienti dal medesimo Acquirente;
- dichiarare l’Acquirente decaduto dal beneficio del termine a norma dell’articolo 1186 del Codice
- Compensazione. 1. Il Venditore ha facoltà di operare la compensazione dei crediti nei confronti dell’Acquirente (anche in relazione a diverse forniture) con eventuali debiti nei confronti del medesimo.
- Garanzia. 1. Il Venditore garantisce che i Prodotti rispettano le disposizioni normative e regolamentari vigenti nell’ordinamento italiano e sono conformi al Contratto e alla prassi dei rapporti in essere, al momento della Conferma d’Ordine o, comunque, della conclusione del Contratto (la “Garanzia”). Specifici utilizzi dei Prodotti devono essere previamente concordati con il Venditore. 11.2. È esclusa l’operatività della Garanzia in relazione a vizi e/o difetti e/o non conformità che possano manifestarsi a causa del trasporto (se a cura dell’Acquirente), di un uso improprio o di una conservazione inadeguata o comunque negligente, imprudente e imperita, in rapporto alla natura e alle caratteristiche dei Prodotti. 11.3. Per le caratteristiche tecnologiche, idoneità di funzionalità e/o modalità di utilizzo del prodotto si fa riferimento alle dichiarazioni di conformità fornite e/o comunicate dal Venditore e che l’Acquirente dichiara di avere ricevuto e di ben conoscere. L’acquirente deve accertare l’idoneità tecnologica del prodotto per lo scopo a cui è destinato e verificarne la conformità alle norme vigenti di competenza, con ogni e più ampio esonero di responsabilità in capo alla DI Battista. L’Acquirente, al proposito, da atto che prima di dar corso alla conferma d’ordine ha eseguito le verifiche tecnologiche sui prodotti e che li ritiene idonei alla propria attività. Il Venditore , in relazione ai prodotti consegnati, non risponderà in alcun caso per vizi di inidoneità funzionale derivanti dalla cattiva conservazione da parte dell’acquirente né per l’utilizzo in modo difforme da quanto riportato nelle dichiarazioni di conformità eventualmente rilasciate.11.4. In particolare, è esclusa l’operatività della garanzia quando i prodotti consegnati vengono utilizzati come imballi o contenitori nelle spedizioni internazionali, sia per via marittima sia per via aerea sia per strada, quando non esplicitamente previsto nell’Ordine. Il Venditore non risponderà a nessun titolo per eventuali sanzioni comminate da autorità straniere per la mancata corrispondenza tecnico/qualitativa dei prodotti alle normative di Stati stranieri. 11.5. Fermo quanto sopra, la sola responsabilità del Venditore ed il solo rimedio esperibile dall’Acquirente ai sensi della Garanzia consistono nella sostituzione dei Prodotti o nella restituzione del prezzo ricevuto, a discrezione del Venditore. 11.6. Il Venditore si riserva la facoltà di esaminare i Prodotti asseritamente viziati e/o difettosi e/o non conformi, ai fini di valutare l’esistenza dei vizi, difetti e/o non conformità denunciati dall’Acquirente e se gli stessi sono coperti dalla Garanzia. Contestualmente alla denuncia di vizi, difetti e/o non conformità, l’Acquirente dovrà pertanto fornire ogni informazione e documento utile alla predetta valutazione, identificando anche a mezzo del numero di DDT la partita di Prodotti interessata e inviando al Venditore, a titolo meramente esemplificativo, evidenza fotografica e, se possibile, un campione rappresentativo dei Prodotti, che comunque dovranno essere posti a disposizione del Venditore e/o di terzi da questi incaricati per ogni opportuna verifica. In ogni caso, il reso dei Prodotti, qualsiasi essi siano, deve essere preventivamente accettato dal Venditore. 11.7. Qualunque altra forma di garanzia, espressa o tacita, ivi compresa a titolo di esempio ogni garanzia di legge, si intende esclusa e sostituita dalle presenti Condizioni e da quanto previsto nelle Condizioni Particolari. 11.8. Il Venditore garantisce che, al momento della consegna, i Prodotti non violano i diritti di proprietà intellettuale di terze parti in Italia; è esclusa dalla predetta garanzia ogni e qualsiasi opera creativa potenzialmente oggetto di proprietà intellettuale fornita dall’Acquirente o da terzi per conto dell’Acquirente, tra cui, in via meramente esemplificativa e non limitativa, prodotti, specifiche, disegni, loghi, stampe, grafiche, istruzioni.
- Stampea colori. Difetti del prodotto. Labelling. Tolleranze. 1. Il Venditore garantisce l’utilizzo di vernici a base acqua, fatto salvo diversa indicazione o richiesta dell’Acquirente, atossiche, regolarmente approvate e certificate secondo gli standard italiani e dell’U.E. 12.2 L’Acquirente comprende e accetta l’utilizzo di tali vernici, attestando la consapevolezza che, per la loro natura e salvo la diversa richiesta, le vernici utilizzate tendono a rilasciare pigmento e a scolorirsi con il decorrere del tempo, in maniera ancor più evidente quando gli imballaggi non vengono conservati in locali asciutti ed al riparo della luce. 12.3 Fatto salvo quanto espressamente previsto al punto 11.(Garanzia), il Venditore specifica, e l’Acquirente comprende, accetta e si impegna a non muovere contestazione, che la stampa dei colori sui cartoni effettuata con il procedimento flexografico può comportare differenze tra quanto atteso e prospettato e la tonalità oggetto di consegna, in maniera più accentuata su colori a contrasto dal tono “metallizzato” (p.e. nero/oro, bianco/argento, etc.). Tali variazioni/differenze sono il naturale risultato di innumerevoli fattori, che partono dalle differenti calibrazioni dei monitor tra Venditore, Acquirente e terzi fornitori, per arrivare al processo di stampa colori e delle vernici utilizzate su cartone che, allo stato attuale della tecnica, non consente sempre l’esatta riproduzione dei colori attesi/prospettati; tali variazioni non rappresentano un difetto del prodotto né, tantomeno, ne compromette l’utilizzo a cui è destinato. In ogni caso, devono essere considerati entro la tolleranza accettabile e non oggetto di contestazione, valore (CIEDE2020) 12.4. Il Venditore specifica, e l’Acquirente comprende, accetta e si impegna a non muovere contestazione circa: le dimensioni degli imballaggi quando la variazione (tolleranza) non supera di +/- 10 mm su ognuna delle dimensioni interne o esterne specificate al momento dell’ordine o non supera di +/- 10 mm le lunghezze delle falde – a imballo steso – specificate al momento dell’ordine; la grammatura del cartone quando questa rientra nella tolleranza di +/- 10% di quella oggetto dell’ordine quando specificata. 12.5. Spetta in ogni caso all’Acquirente la verifica della correttezza delle informazioni relative al labelling che Di Battista dovrà stampare sul prodotto, così come comunicate dall’acquirente stesso, anche in ordine al contenuto delle stesse ed alla destinazione d’uso del prodotto finale
- Reclami. 1. A pena di decadenza, l’Acquirente dovrà riportare sul DDT e denunciare al Venditore vizi e/o difetti e/o nonconformità palesi rilevati nei Prodotti entro tre giorni lavorativi dalla consegna. 13.2. Le contestazioni relative alle caratteristiche meccaniche e/o chimiche e/o fisiche dei Prodotti, riscontrate mediante prove di laboratorio, dovranno essere denunciate dall’Acquirente al Venditore, a pena di decadenza, entro cinque giorni lavorativi dalla consegna. Le prove di laboratorio saranno da considerarsi valide solamente se realizzate alla presenza di entrambe le parti in causa, in particolare secondo la normativa FEFCO n. 1 per il campionamento e la ISO 187 per il condizionamento climatico. Eventuali ulteriori vizi occulti, che possano essere riscontrati al momento dell’utilizzo dei Prodotti, dovranno essere denunciati dall’Acquirente al Venditore tassativamente entro e non oltre tre giorni lavorativi dalla scoperta, a pena di decadenza, e comunque entro un mese dalla consegna dei Prodotti ad opera del Venditore. 13.3. Le contestazioni dovranno essere inoltrate al Venditore per iscritto mediante comunicazione inviata via PEC all’account dello stabilimento del Venditore. 13.4. In mancanza di contestazioni nelle forme e nei termini sopra indicati, i Prodotti saranno considerati come incondizionatamente accettati.
- Passaggio dei rischi e riserva di proprietà. 1. Il passaggio dei rischi (ivi compresi, in via non limitativa, di perimento e/o di deterioramento) decorre dal momento della consegna dei Prodotti, secondo il termine di resa concordato, fermo restando che sull’Acquirente incombono costi e responsabilità previsti nelle Condizioni e nelle Condizioni Particolari. 14.2. Salvo diverso accordo scritto, la proprietà dei Prodotti passa all’Acquirente solo a seguito del saldo integrale a favore del Venditore del prezzo della compravendita, oltre ad ogni ulteriore onere e spesa. Sino a detto momento:
- sull’Acquirente incombono le obbligazioni del custode: i Prodotti devono essere conservati separatamente dai prodotti di proprietà dell’Acquirente o di terzi, depositato e stoccati adeguatamente in relazione alla natura e alle caratteristiche, etichettati come appartenenti a Di Battista s.r.l. ed assicurati in conformità al rispettivo valore;
- in caso di mancato pagamento dei Prodotti o di altri omessi pagamenti dovuti, senza necessità di alcuna formalità, compresa la messa in mora, il Venditore può accedere in qualsiasi momento agli stabilimenti dell’Acquirente – che, a tal fine, con le presenti Condizioni, conferisce a Di Battista s.r.l. ampia facoltà e licenza di accesso in qualsiasi stabilimento dove si trovano i Prodotti – e riprendere possesso di tutti i Prodotti oggetto di riservato dominio ovunque essi si trovino, con riserva di ogni ulteriore opportuno rimedio per il pregiudizio subìto e senza necessità di risolvere il Contratto.
- Esclusione e limitazione di responsabilità. Manleva. 1. In nessun caso il Venditore può essere ritenuto responsabile direttamente o indirettamente per danni incidentali, consequenziali o indiretti di qualunque tipo nonché per ogni eventuale pregiudizio e/o onere subito dall’Acquirente in relazione all’esecuzione del Contratto, quali, a titolo esemplificativo e non limitativo: (i) perdite di profitto, esborsi, dati, affari, ricavi, opportunità, contratti, avviamento, (ii) mancato guadagno e fermo produttivo, (iii) lesione all’immagine e alla reputazione. 15.2. L’Acquirente dichiara espressamente di accettare che la responsabilità cumulativa del Venditore nei confronti dell’Acquirente, derivante da e/o in relazione ad ogni singolo Contratto di fornitura di Prodotti, sia a titolo contrattuale che da fatto illecito, non possa eccedere (i) il 10% (dieci per cento) del fatturato generato dall’Acquirente con il Venditore nel corso dell’anno solare precedente a quello in cui è stata effettuata la fornitura in merito alla quale è sorta la pretesa dell’Acquirente, ovvero, (ii) nel corso del primo anno di forniture, il valore della singola fornitura in merito alla quale è sorta la pretesa. 15.3. Il Venditore risponde (i) per la morte o le lesioni personali e (ii) per fatti illeciti a sé imputabili. 15.4. L’Acquirente si impegna a tenere indenne e a risarcire il Venditore da ogni e qualsiasi responsabilità, perdita, danno, pregiudizio, costo, onere, esborso (incluse, in via non limitativa, le spese legali in via integrale), azioni, procedimenti, pretese e domande subite o comunque promosse nei confronti del Venditore che siano (i) derivanti, direttamente e/o indirettamente, o comunque connessi a qualsiasi inadempimento delle obbligazioni dell’Acquirente previste da qualsiasi Contratto o alle violazioni dolose o colpose commesse dall’Acquirente, dai propri dipendenti, collaboratori a qualsiasi titolo e/o agenti con riferimento ai Prodotti; (ii) conseguenti a qualsiasi condotta del Venditore ragionevolmente conforme alle istruzioni dell’Acquirente (inclusa, in via non limitativa, qualsiasi pretesa proveniente da terze parti in merito alla violazione di diritti di proprietà intellettuale nell’esecuzione del Contratto).
- Forza maggiore. 1. Il Venditore non è responsabile nei confronti dell’Acquirente in caso di mancata esecuzione del Contratto, compreso il caso di mancata consegna, derivante da casi di forza maggiore, quali, a mero titolo di esempio, ritardata o mancata consegna da parte dei fornitori del Venditore, scioperi, atti di terrorismo, sospensione nella fornitura di energia, azioni di guerra (anche non dichiarata), embargo, tumulto o sommossa, incendio, sabotaggio, calamità naturali, provvedimenti di autorità governative (ad esempio, sanzioni internazionali), serrate. 16.2. In questi casi le Parti avvieranno trattative in buona fede e con spirito di collaborazione per valutare le condizioni per la prosecuzione dei rapporti e l’esecuzione del Contratto.
- Risoluzione anticipata e mutamento delle condizioni dell’Acquirente. 1. Entrambe le Parti hanno facoltà di risolvere il Contratto con effetto immediato, inviandone comunicazione a mezzo PEC o raccomandata a.r., qualora l’altra parte si renda gravemente inadempiente alle obbligazioni derivanti dal Contratto e non possa porre rimedio all’inadempimento o, pur potendo porvi rimedio, non provveda entro quindici giorni dal ricevimento della diffida di cui all’articolo 1454 Codice Civile. In caso di risoluzione anticipata del Contratto: (i) salvo diverso accordo scritto, restano valide le eventuali pretese che ciascuna parte vanta nei confronti dell’altra; (ii) l’Acquirente decade dal beneficio del termine a norma dell’articolo 1186 Codice Civile e tutti gli importi dovuti, anche se non ancora scaduti e anche se a favore di una diversa Società, sono esigibili immediatamente, ivi compresi gli importi relativi a forniture pronte, ma non ancora spedite. 17.2. Fatto comunque salvo il diritto al risarcimento dei danni, il Venditore avrà facoltà di sospendere e/o risolvere il/i Contratto/i di fornitura con l’Acquirente e/o revocare o modificare le condizioni di credito che fossero state eventualmente concesse all’Acquirente, con comunicazione inviata via PEC o raccomandata a.r., qualora (i) l’Acquirente sia posto in stato di liquidazione o sia sottoposto a qualsiasi procedura concorsuale (fatti salvi in questo casi i diritti della procedura); (ii) sussistano giustificate ragioni per ritenere che il patrimonio e le condizioni finanziarie dell’Acquirente siano tali da pregiudicare la capacità del medesimo di adempiere alle obbligazioni contrattuali oppure l’Acquirente, o soci di riferimento dell’Acquirente, pongano in essere operazioni societarie anche solo potenzialmente pregiudizievoli per le Società, riducano le garanzie a favore delle Società e/o modifichino la consistenza produttiva e il fabbisogno dell’azienda. 17.3. Le disposizioni relative alla Garanzia, alla limitazione di responsabilità, alla proprietà intellettuale, alla riservatezza e alle obbligazioni conseguenti alla cessazione del Contratto, produrranno i loro effetti anche successivamente alla cessazione del Contratto o alla sua scadenza.
- Codice etico del Venditore. 1. L’Acquirente dichiara di conoscere e si impegna a rispettare come parte integrante ed imprescindibile del Contratto l’impegno del Venditore al costante perseguimento, nelle proprie attività sociali, dei valori etici e delle norme comportamentali contenute nel proprio Codice etico con particolare, ma non esclusivo riferimento al rispetto della vita umana, alla sicurezza dei prodotti, alla tutela della salute e della sicurezza del lavoro, alla tutela dell’ambiente, al rispetto delle discipline in materia di lotta alla corruzione privata e pubblica e al riciclaggio del denaro, alla tutela della privacy, del diritto industriale e d’autore, nonché ai principi e alle norme volti a prevenire la commissione dei reati previsti dal Decreto Legislativo 231/2001.
- Privacy e riservatezza. 1. Con la sottoscrizione delle Condizioni, l’Acquirente dichiara di accettare il trattamento dei dati personali come previsto nell’informativa del Venditore. 19.2. Il Contratto e i suoi contenuti sono confidenziali e riservati e non potranno essere rivelati a terzi senza il previo consenso del Venditore, nel corso dei rapporti contrattuali e comunque sino a due anni successivi all’esecuzione dell’ultimo Ordine.
- Legge applicabile. Conciliazione. Foro competente. 1. Alle Condizioni, alle Condizioni Particolari e al Contratto è applicabile la legge italiana, con espressa esclusione della Convenzione di Vienna del 1980. 20.2. Ogni controversia relativa all’interpretazione e alla validità delle Condizioni e all’esecuzione del Contratto, sarà preliminarmente sottoposta al tentativo di negoziazione assistita o di mediazione finalizzato alla conciliazione, da svolgersi presso il Servizio di conciliazione di Organismo accreditato del luogo in cui ha sede lo stabilimento del Venditore interessato dalla controversia. 20.3. In caso di fallimento di tale tentativo, sarà competente in via esclusiva il Foro di Ancona, salva in ogni caso la facoltà per il Venditore di agire avanti il Foro del luogo in cui l’Acquirente ha la propria sede legale.
- Disposizioni finali. 1. L’eventuale invalidità o inefficacia di una o più clausole del Contratto non pregiudica la validità o l’efficacia dell’intero Contratto. Quando una clausola del Contratto invalida o inefficace risulterebbe valida o efficace a seguito della eliminazione e/o della modifica di talune disposizioni, quelle disposizioni si applicheranno con la/le modifica/modifiche necessarie affinché la clausola sia valida e produttiva di effetti. 21.2. L’eventuale tolleranza del Venditore rispetto ad inadempimenti e/o violazioni da parte dell’Acquirente, non impedisce al Venditore di avvalersi dei diritti previsti dalle Condizioni.